Approvato il protocollo d'intesa sul Testo Unico dell'apprendistato



Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato uno schema di decreto legislativo, proposto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che disciplina l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani. Dopo un iter, al dire il vero, irto di difficoltà, l’11 luglio scorso, è stato approvato definitivamente il Protocollo d’Intesa sul nuovo Testo Unico dell’Apprendistato. Il documento era stato largamente predisposto dalla riunione congiunta tra Governo, Regioni e parti sociali dello scorso 22 giugno e approvato con alcune modifiche dalla Conferenza Governo Regioni del 7 luglio. Il Testo Unico dell’apprendistato passa ora al vaglio del Parlamento (e vedrà le parti sociali riconvocate alla fine dell’iter legislativo per la firma definitiva). Nelle intenzioni dell’esecutivo, il contratto di apprendistato deve diventare la porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e riportare il lavoro a componente essenziale del processo formativo ed educativo di una persona. La novità più importante che viene introdotta riguarda la natura del rapporto di lavoro definendo l’apprendistato come un ‘’contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani’’ che si può interrompere solo per giusta causa o giustificato motivo e, alla fine del previsto periodo di formazione, diventa automaticamente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se non viene esercitata la facoltà di recesso. Il Testo Unico prevede la riduzione da sei a tre anni la durata massima dell’apprendistato, mentre quella minima sarà decisa categoria per categoria; viene stabilito che ogni anno l’apprendista debba dedicare 40 ore alla formazione, mentre nella prima versione erano 40 ore al primo anno, 24 al secondo e zero al terzo; viene stabilito che spetta ai contratti nazionali - e non ad altri livelli di contrattazione - definire i meccanismi per regolare i tre anni di avviamento al lavoro; infine non sarà più possibile sottoinquadrare l’apprendista e sottopagarlo. Infatti, il datore di lavoro può inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori alla categoria spettante o stabilire una retribuzione percentuale all’anzianità di servizio. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché all’assicurazione contro le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la maternità e il diritto all’assegno familiare. Le tipologie di contratto previste sono tre: apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai giovanissimi a partire dai 15 anni di età. La durata è definita in base alla qualifica o al diploma da conseguire, non superiore ai tre anni. L’età massima viene innalzata a 25 anni e la regolazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.Può riguardare tutti i settori di attività; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni che devono completare il loro iter formativo e professionale. Può essere utilizzato anche nel pubblico impiego. Durata massima tre anni. Durata minima rimessa ai contratti collettivi nazionali, 120 le ore di formazione; apprendistato di alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione, nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali (es.: avvocati, giornalisti). Età: tra i 18 e i 29 anni. Le agevolazioni introdotte dalle nuove regole prevedono che il datore di lavoro goda di benefici di riduzione ai fini Irap per le spese per i lavoratori assunti come apprendisti e la possibilità di assumere, come apprendisti, anche i lavoratori in mobilità. Il datore di lavoro può cumulare il 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore per ogni mensilità corrisposta. Relativamente alle dimensioni dell’impresa c’è il discrimine dei 9 dipendenti: fino a 9, l’aliquota di contribuzione è dell’1,5% della retribuzione nel primo anno; del 3% per il secondo; del 10% per il terzo. Oltre i 9 dipendenti, la contribuzione è del 10%. Il nuovo Testo Unico abroga, fermo restando la disciplina dei contratti di apprendistato già in essere, le precedenti norme nazionali che regolavano l’apprendistato. Da ricordare lo scioglimento del nodo relativo al rapporto tra il nuovo Testo Unico dell’Apprendistato e le normative regionali rispetto alla fase transitoria: per le Regioni vi è una finestra temporale di sei mesi dall’approvazione definitiva del decreto, al fine di armonizzare le proprie normative. Nei sei mesi transitori trovano applicazione le regolazioni vigenti prima dell’approvazione del Testo Unico. Inoltre va ricordato che in assenza dell’offerta formativa da parte delle Regioni trovano immediata applicazione le disposizioni vigenti dei contratti collettivi di lavoro.


Notizia del 06/08/2011

Fonte: http://italia-lavoro-news.mag-news.it

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